Come funziona il superbonus 110
Il superbonus 110 è una detrazione del 110% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici.
Per ottenere la detrazione del 110%, i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo salto di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta.
Ad attestare il passaggio di classe è l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato che ha una validità temporale di 10 anni.
Quali lavori rientrano nel superbonus 110
Il superbonus 110 comprende i cosiddetti lavori trainati e trainanti. Gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Rientrano negli interventi “trainanti o principali”:
– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
– antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi “trainati” comprendono:
– le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge sull’ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Scadenza superbonus 110
– Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.
– Proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
– Proroga al 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% delle spese, per gli immobili di proprietà delle cooperative.
– Proroga per le case unifamiliari e le villette al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro.