Il bonus affitto per i giovani è una detrazione destinata ai giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione.
Viene riconosciuto per i canoni di locazione pagati dai giovani che abitano in case diverse da quelle dei genitori.
Non è necessario che venga locato un intero appartamento ma è possibile ottenere lo sconto anche sull’affitto di una parte della casa: quindi la detrazione può essere usufruita anche dagli under 31, studenti fuorisede, che prendono semplicemente una stanza in affitto.
Requisiti
– età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
– reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
– contratto di locazione (legge 431/98), per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.
Durata
Può essere richiesta per i primi quattro anni di durata contrattuale.
Valore detrazione
Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60 ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione.
È stato inoltre introdotto un tetto minimo, ovvero un contributo erogato anche se il 20% dell’affitto dovesse risultare più basso, pari a 991,60 euro. Ad esempio: con un canone di affitto annuo di 9.600 euro, si avrà diritto a una detrazione del 20% di 1.920 euro.
Ipotizzando invece un canone di affitto annuo per una stanza di 3.600 euro, in questo caso il 20% è 720 euro, vale a dire un valore inferiore a quello della detrazione minima. Quindi la detrazione sarà quella forfettaria di 991,60 euro.
Tipologia immobili
La detrazione vale per quasi tutti gli immobili ad uso residenziale esclusi:
– immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi), sottoposti esclusivamente alla disciplina relativi agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile;
– alloggi di edilizia residenziale pubblica;
– immobili affittati con finalità turistico-alberghiere.